Mountain Bike in Trentino: la normativa di riferimento

Nella nostra attività di consulenti bike, sappiamo che per portare a termine con successo un master-plan di destinazione o un progetto di sviluppo di un’area bike è necessario adeguare le nostre proposte operative alla normativa di riferimento per la pratica della Mountain Bike. In particolare in Trentino la normativa è tanto ricca quasi quanto ricche sono le opportunità di vivere una vacanza in sella alla propria bici. 

C’è da dire però che questa è una delle poche volte in cui regolamentare puntualmente un settore ne agevola di parecchio lo sviluppo.

Lavorando in tutta Italia ci accorgiamo infatti di quanto la materia sia complessa. In assenza di normativa specifica spesso si incorre in lungaggini burocratiche dettate dal fatto che semplicemente l’argomento “percorsi bike” o “bike park” non esiste e non è catalogato.

Tornando alla disciplina provinciale, la stessa tratta l’argomento Bike in maniera approfondita e va dal cicloturismo al gravity. Per comodità abbiamo provato a fare sintesi suddividendola in cinque categorie:

  • percorsi bici;
  • segnaletica per percorsi bici; 
  • Bike park;
  • piste ciclabili;
  • bici grill.
Mountain Bike in Trentino: la normativa di riferimento
Mountain Bike in Trentino: la normativa di riferimento

Su chi ricade la competenza in materia bike in Provincia autonoma di Trento?

Nei prossimi paragrafi proviamo a fare chiarezza sulla normativa bike in generale, non solo mountain bike, in Trentino.

Ci aiuta a suddividere gli argomenti la distinzione per competenza. Ovvero, individuando i servizi provinciali che sovrintendono alle diverse tematiche. In tal senso lo scenario è il seguente:

  • la disciplina della Mountain Bike, l’utilizzo dei sentieri e la relativa segnaletica è competenza del Servizio Turismo;
  • la regolamentazione dei Bike Park ricade all’interno della normativa sugli impianti di risalita ed è quindi di competenza del Servizio Impianti a Fune;
  • per quanto riguarda le piste ciclabili (e i Bici Grill) la competenza è doppia. Gestione, manutenzione e valorizzazione sono infatti in carico al Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale per tramite dell’I.S. per la gestione dei percorsi ciclopedonali e la valorizzazione ambientale. La pianificazione, progettazione e realizzazione nuove opere fa invece riferimento al Servizio Opere Stradali e Ferroviarie – Ufficio infrastrutture ciclopedonali.

Quali sono le norme che regolano la percorrenza dei sentieri in bicicletta?

L’articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), così come modificato dall’articolo 31 della legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22, ha istituito la Rete provinciale dei percorsi in Mountain Bike che è “costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica”.

Qui di seguito un elenco degli obiettivi che hanno mosso il legislatore:

  • sancire che il cicloturismo e la fruizione della montagna con la MTB costituiscono un fattore determinante per la proposta turistica trentina, 
  • definire puntualmente i problemi di natura ambientale, limitando a questi i divieti e lasciando tutto il resto del territorio percorribile; 
  • gestire al meglio i conflitti d’uso con gli escursionisti indirizzando i flussi di turisti su percorsi idonei anche grazie a strumenti di natura promozionale.

La nuova rete provinciale dei percorsi MTB

Per rimanere sul tema normativa mountain bike in Trentino, la Giunta Provinciale, anche a seguito di numerose discussioni, è successivamente intervenuta adottando un provvedimento ad hoc. Si tratta della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 692 del 27 aprile 2015 che definisce nel dettaglio la procedura per l’individuazione della rete provinciale dei percorsi e demanda quindi al Dirigente del Servizio Turismo alcuni compiti specifici ovvero:

  • l’individuazione specifica della rete provinciale dei percorsi in Mountain Bike con l’iscrizione in una sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 2 comma 3 della l.p. 8/93;
  • l’individuazione dei divieti di circolazione delle biciclette sui tracciati alpini e sui sentieri di montagna;
  • adottare un provvedimento specifico individuando nel dettaglio la segnaletica da posizionare sulla Rete.

Con questi presupposti, nel tempo, sono state adottate dal dirigente competente le determine di merito. Queste ultime hanno istituito, in più territori, le rispettive reti di percorsi in Mountain Bike facenti riferimento appunto alla rete provinciale.

Quali sono le norme che regolano la segnaletica dei percorsi bike?

normativa mountain bike in Trentino: focus Segnaletica

Sempre nel solco di quanto stabilito dalla Deliberazione di G.P. n. 692/2015, il Dirigente del servizio Turismo, con Determinazione n. 202 dd. 14 agosto 2015, ha provveduto a dare le relative indicazioni per il posizionamento su territorio provinciale di una segnaletica uniforme, proponendone altresì il design allo scopo di uniformarla.

La determinazione è stata in seguito superata, seppur non nella sostanza, dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 1154 di data 01 agosto 2019, con l’obiettivo di riordinare le indicazioni in materia di segnaletica sui sentieri aggregando in un unico provvedimento la regolamentazione di sentieri escursionistici, vie ferrate e sentieri per Mountain Bike.

Quali sono le norme che regolano la realizzazione in toto o in parte di nuovi Bike Park?

normativa mountain bike in Trentino: focus Bike Park

Per quanto riguarda i Bike Park, come detto sopra, la competenza è demandata al Servizio impianti a Fune e la norma di riferimento è la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (art 52 Ter) “Legge Provinciale sugli Impianti a Fune”

Tale Legge, anche grazie alla spinta degli amministratori di molte vallate trentine caratterizzate dalla nascita e lo sviluppo del prodotto bike gravity, è stata modificata con la Legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 art 27 (riconoscimento “in sanatoria” di bike Park esistenti e inserimento dell’art 52 Ter nella Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7).

Come ben descritto dal titolo della legge di riferimento, con la L.P. 22/2012 il legislatore ha inserito un articolo specifico nella L.P. 7/1987 che prevede il riconoscimento e la formalizzazione in sanatoria dei Bike Park esistenti, fissando la scadenza per la presentazione della relativa domanda entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale data, nella pratica, cadde il 21 gennaio 2013.

La documentazioni da presentare in Commissione di Coordinamento

L’iter procedurale per la sanatoria prima, e la realizzazione dei Bike Park poi è quindi demandato alla Commissione di Coordinamento previa presentazione della seguente documentazione in 3 copie di cui 2 cartacee e una in formato digitale composta dalla segunete documentazione.

Elenco documentazione
  • n.  2  copie  cartacee  del  progetto  dei  lavori  composto  da  seguenti  elaborati: relazione  tecnico-descrittiva; 
  • corografia  generale  della  zona  interessata  dai  lavori  (1:10.000)  con  indicati  la  superficie  ed  i confini dell’area sciabile nonchè perimetrazioni di eventuali aree protette; 
  • planimetria  del  tracciato  con  indicate  le  aree  eventualmente  interessate  da  scavi  e/o  riporti, compreso il reticolo idrografico della zona interessata dai lavori; 
  • sezioni trasversali, rilevate ortogonalmente all’asse del tracciato ed opportunamente quotate, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra; 
  • profilo longitudinale; 
  • riproduzione  fotografica  (ortofoto)  della  zona  interessata  dai  lavori  con  relativa  didascalia. Riferimenti della localizzazione con relazione descrittiva e fotografica relativa alla segnaletica sia del tracciato sia delle intersezioni con ogni tipo di viabilità (art.52 ter, sopra citato, commi 3 e 4);
  • relazione  descrittiva  e  schemi  esecutivi  delle  eventuali  opere  artificiali  relativa  alle  opere,  agli ostacoli, alle strutture anche se amovibili (tipologia, materiali e foto); 
  • rapporto forestale qualora siano necessari tagli di piante o movimento di terreno; 
  • relazione  geologica. Nel  caso in cui  gli  interventi  ricadano  in  aree  comprese  nella  carta  di  sintesi geologica  tra  le  categorie  1,  2a,  2b  e  2d,  una  perizia  geologica,  redatta  in  modo  semplificato, specificante   le   modalità   di   realizzazione   dell’intervento   in   relazione   alle   caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno; 
  • Qualora gli interventi ricadano in aree protette: esito della procedura di verifica preventiva della valutazione d’incidenza di cui al d.P.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.; 
  • estratto mappa catastale (con tracciato) dei terreni coinvolti con elenco proprietari; 
  • elaborato  indicante  le  eventuali  interferenze,  (fascia  di  rispetto)  con  i  corpi  idrici  (sorgenti comprese) iscritti nell’elenco delle acque pubbliche ai sensi della legge provinciale n.18/76; 
  • assenso del gestore degli impianti (solo quelle parti di tracciato insistenti su piste da sci);

Quali sono le norme che regolano la realizzazione di nuove piste ciclabili?

normativa mountain bike in Trentino: focus piste ciclabili

Il tema delle piste ciclabili non è per il Trentino un tema recente, esiste infatti fin dal 1988 una legge che disciplina i percorsi ciclabili e ciclopedonali su suolo provinciale ovvero la L.P. 25 novembre 1988, n. 49.

Alla stessa è seguita la L.P. 11 giugno 2010, n.12 e successive modificazioni che tratta in maniera attuale e più approfondita dello sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale.

Tale disciplina, nel rispetto del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità, promuove, in particolare:

  • la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;
  • la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico;
  • l’utilizzo ricreativo della bicicletta e il cicloturismo.

Quali sono le norme che regolano i Bici Grill?

Bicigrill Pellizzano
Bicigrill di Pellizzano.

I BiciGrill sono disciplinati dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1771 d.d. 17 ottobre 2015. Questa specifica che “si definisce “Bicigrill” la struttura collocata lungo i percorsi ciclabili e ciclopedonali, finalizzata a fornire agli utenti degli stessi percorsi un posto di ristoro, informazioni sulla rete ciclabile, approvvigionamento, noleggio bici, servizio di riparazione e assistenza”.

Sono quindi punti di ristoro situati in punti strategici dei vari percorsi ciclopedonali del Trentino che hanno lo scopo di:

  • ristorare attraverso la distribuzione di bevande e generi alimentari legati all’attività sportiva;
  • assistere i cicloturismo attraverso la messa a disposizione di piccole attrezzature idonee alla manutenzione delle biciclette;
  • informare attraverso la distribuzione di materiale informativo e l’assistenza di personale qualificato per promuovere le varie possibilità di movimento in bicicletta e le varie offerte del territorio limitrofo.

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