Impianti di risalita e trasporto biciclette

Con questo articolo vogliamo fare luce sulla normativa vigente per il trasporto biciclette sugli impianti a fune.

Una delle domande che ci vengono poste più spesso nel momento in cui andiamo a progettare un bike park in zone servite da servizio di impianti a fune è la seguente.

“Che tipo di ganci/supporti bisogna applicare al mio impianto, quanto costano e che normativa esiste per questo ambito?”

Proviamo a fare sintesi

In data 3 maggio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n° RU 2826 – 08/09 recante disposizioni tecniche per il trasporto biciclette, fun-bob ed altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie.

In sintesi, per gli impianti di risalita costruiti prima del 2004 è possibile definire un proprio sistema di fissaggio autoprodotto. Questo deve essere definito secondo uno specifico progetto redatto da un’ingegnere e controfirmato dal direttore di esercizio. Questo sistema poi, una volta corrispondente alla normativa sotto riportata, dovrà essere testato. Successivamente l’Autorità di Sorveglianza dovrà effettuare un sopralluogo per esprimere il parere sul sistema di fissaggio. Una volta terminato questo iter il SIF rilascerà specifica autorizzazione.

Diverso è invece per gli impianti realizzati dopo il 2004. In questo caso i sistemi di fissaggio necessitano di apposite certificazioni europee e omologazioni. Proprio per questo motivo l’unica strada percorribile è quella di affidarsi ai produttori di impianti di risalita e ai loro sistemi omologati di fissaggio biciclette.

La normativa

Riportiamo di seguito alcuni estratti degli articoli salienti del decreto di esercizio emanato dalla Comunità Europea il 6/05/2016 relativi al trasporto biciclette su impianti a fune.

3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari

Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi similari può essere effettuato all’interno delle cabine di funivie dotate di veicoli chiusi e di funicolari terrestri, conformemente al punto 3.21.2. Il trasporto di biciclette, fun-bob e altre attrezzature appropriate sui veicoli aperti o esternamente a veicoli chiusi è ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorità di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate quelle per le quali è dimostrata la compatibilità con il tipo di impianto, anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi similari trasportati su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi, devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante tutto il percorso.

Il Regolamento di esercizio degli impianti a fune deve contenere disposizioni che regolamentino le modalità di trasporto del mezzo (biciclette, fun-bob e altri mezzi similari). Con particolare riguardo all’osservanza dei criteri qui presentati.

Disposizioni e criteri
  • deve essere garantito il fissaggio del mezzo conformemente alle istruzioni specifiche sull’argomento contenute nel M.U.M. In ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire il fissaggio stabile e sicuro dell’intero mezzo al veicolo;
  • nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle altre tipologie d’impianti, la procedura di carico e scarico del mezzo è di norma effettuata dal personale dell’impianto. Durante tale operazione, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco;
  • gli agenti di valle e/o di monte devono precludere il trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio per i trasportati e per i terzi. Ad esempio: superamento della portata del veicolo, superamento del carico massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato). Gli stessi agenti devono assicurarsi che il mezzo sia privo di elementi e accessori sfilabili o sganciabili che possano cadere in linea. A tal riguardo nelle stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che informi i viaggiatori sull’obbligo di eliminare gli elementi e gli accessori sfilabili o sganciabili dal mezzo, prima che lo stesso venga caricato;
  • ai fini della regolarità dell’esercizio, l’impianto deve essere approntato per permettere anche il trasporto dei mezzi sopra citati nell’eventuale fase di discesa;
  • il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalità di trasporto. L’esercente deve estendere l’assicurazione per il trasporto in oggetto.
3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette

Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette sono impianti nei quali il trasporto dei viaggiatori si svolge mediante speciali veicoli, di norma messi a disposizione dall’esercente.

Se l’utente utilizza propria slitta, carrellino o bicicletta, può utilizzare l’impianto solo se dimostra che essi sono compatibili. Questo può avvenire mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l’esercente ritiene che l’attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo (es. per confronto con altri certificati), può condizionarne il trasporto. Si richiede dunque il superamento di un test preliminare, con il consenso dell’utente, il cui esito negativo può portare al rifiuto del trasporto.

Requisiti dell’impianto e dei mezzi

L’impianto deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. la velocità di esercizio non superiore a 2 m/s per le slitte e 1,5 m/s per i carrellini con ruote;
  2. l’intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi non deve essere inferiore a 8 secondi per le slitte e 15 secondi per i carrellini con ruote;
  3. la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%;
  4. la pista di sgancio deve essere in discesa. Con pendenza longitudinale nel senso del moto non inferiore al 10% e pendenza trasversale tale da favorire l’allontanamento rapido del veicolo.

Le slitte, i carrellini e le biciclette, che non sono elemento dell’impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

  1. il dispositivo di attacco del veicolo al traino deve consentire il distacco comandabile dall’occupante il veicolo per ogni evenienza. In aggiunta è ammessa l’adozione del distacco automatico del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio;
  2. le caratteristiche dell’attacco al traino devono essere tali da favorire, dopo ogni eventuale deviazione laterale durante la risalita, il rientro del veicolo nella pista;
  3. omologazione o certificazione delle slitte, dei carrellini e degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente riconosciuto, attestanti la compatibilità con l’impianto.

Inoltre, quando la pendenza massima della pista di risalita è superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere dotati di dispositivo anti-retromarcia.

L’eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte o carrellini è approvato da parte dell’Autorità di sorveglianza e regolamentato caso per caso, in funzione della visibilità della linea e della pendenza massima.