Veicoli elettrici e normativa

Quando si parla di colonnine di ricarica per biciclette elettriche è importante, a monte, definire cos’è un veicolo elettrico e la normativa che lo classifica.

Che cos’è un veicolo elettrico?

Per veicolo elettrico si intende un mezzo di trasporto che utilizzi per il proprio funzionamento un sistema a propulsione elettrica normalmente alimentato da batterie ricaricabili. 

All’interno di questa macro categoria rientrano i classici  filobus, i treni e le sempre più diffuse auto, moto, autobus, biciclette, furgoncini etc.

Il legislatore si è occupato e si sta occupando di veicoli elettrici dei quali troviamo definizioni e direttive provenienti da più fonti:

In particolare il Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che disciplina l’attuazione della direttiva 2014/94/UE all’Art. 2 comma b definisce “veicolo elettrico un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente;”

Veicoli elettrici e normativa: le biciclette elettriche o e-bike sono veicoli elettrici?

Si, abbiamo visto che lo sono ai sensi del Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 – Art. 2. 

Ai sensi del codice della strada è importante andare più nel dettaglio. 

Se da una parte non c’è alcun dubbio che la bicicletta sia un veicolo come specificato all’art. 46 del codice della strada stesso “[…] si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo” e di conseguenza che la bicicletta elettrica sia un veicolo elettrico, il codice distingue le e-bike in due categorie:

  • bici a pedalata assistita;
  • bici a funzionamento autonomo.

Le bici a pedalata assistita sono dotate di un motore che entra in funzione solo quando si azionano i pedali, come dice il nome stesso per “dare assistenza” al ciclista, pertanto fanno parte della categoria dei velocipedi.

La bicicletta a pedalata assistita è quindi un veicolo elettrico alla cui azione propulsiva determinata dalla pedalata, viene aggiunta quella di un motore elettrico non periferico come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile (batteria).

La Direttiva Europea 2002/24/CE, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 31/01/2003, richiamata nel codice della strada all’art. 50 la definisce come una bicicletta munita di motore elettrico ausiliario con le seguenti caratteristiche:

  • potenza massima continua del motore elettrico 0,25 kw;
  • l’alimentazione del motore si riduce progressivamente per interrompersi definitivamente nel momento in cui viene raggiunta una velocità di 25 Km/h;
  • l’alimentazione del motore si interrompe prima di raggiungere i 25 Km/h se il ciclista smette di pedalare.

Ai veicoli conformi a tale direttiva, non viene richiesta nessuna omologazione e sono considerati come biciclette tradizionali, mentre i veicoli che non soddisfano tali caratteristiche, hanno l’obbligo di essere omologati e immatricolati.

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